Art. 1.

      1. Al fine di garantire l'osservanza e il monitoraggio dello stato di attuazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di difesa del suolo, è istituita l'Autorità per la difesa del suolo, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.
      2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata, di intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme relative alla propria organizzazione e al proprio funzionamento.
      3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
      4. L'Autorità:

          a) assicura l'osservanza della normativa vigente in materia di difesa del suolo

 

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in ambito nazionale e regionale, con particolare riferimento alle norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino;

          b) verifica lo stato di attuazione della normativa vigente in materia di difesa del suolo in ambito nazionale e regionale, definendo opportuni indicatori di efficienza;

          c) predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa in materia di difesa del suolo;

          d) verifica l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi di difesa del suolo;

          e) verifica che gli enti locali adeguino i propri strumenti urbanistici alle norme di attuazione dei piani stralcio e dei piani di bacino;

          f) verifica il rispetto dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

          g) verifica che sia garantita un'efficiente interrelazione delle attività svolte dalle autorità di bacino, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle strutture tecniche di presidio territoriale a competenza nazionale e regionale e che siano evitati fenomeni di sovrapposizioni di competenze o fenomeni di inadempimento;

          h) verifica lo stato di avanzamento e di aggiornamento dei piani di bacino, dei piani stralcio e dei programmi per la difesa del suolo, in base all'evoluzione delle condizioni di rischio nel territorio nazionale;

          i) segnala al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni di rilievo nazionale e regionale particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sulla difesa del suolo, delle norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio e dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

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          l) svolge verifiche sulle strategie programmatiche nazionali e regionali riguardanti i settori dell'industria, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, del turismo e dell'ambiente in generale e promuove indirizzi di coordinamento della programmazione economica nazionale e regionale tra tali settori e quello della difesa del suolo;

          m) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti, i provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme nazionali e regionali di difesa del suolo, esercitando l'azione in sede civile avverso detti comportamenti;

          n) denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme sulla difesa del suolo;

          o) promuove iniziative di protezione assicurativa dal rischio idrogeologico e vigila sui relativi metodi applicativi.

      5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale degli studi e delle ricerche svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sull'evoluzione della pianificazione di bacino e sull'attuazione dei programmi nazionali e regionali per la difesa del suolo.
      6. Nell'ambito della propria attività, l'Autorità può richiedere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione, ente, anche regionale, impresa o persona operanti nel settore della difesa del suolo che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente alle attività per la difesa del suolo in corso o da iniziare.
      7. Anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può richiedere accertamenti, avvalendosi del servizio di analisi di cui al comma 11, lettera b) e della collaborazione di altri organi dello Stato, disponendo analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati

 

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riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
      8. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6, sono sottoposti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a euro 25.000, se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a euro 50.000, se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
      9. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
      10. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
      11. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti e operano:

          a) la segreteria tecnica;

          b) il servizio di analisi.

      12. Il servizio di analisi svolge accertamenti e attività di verifica nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dell'ambiente e della

 

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tutela del territorio, di intesa con l'Autorità, può avvalersi del servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'amministrazione.
      13. Al servizio di analisi è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
      14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      15. La segreteria tecnica è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C. La segreteria tecnica è articolata in una sezione centrale, con sede a Roma, e in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli dell'articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      16. La segreteria tecnica opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica, delle regioni, dell'Unione province d'Italia e dell'Associazione nazionale comuni italiani.
      17. L'Autorità è finanziata con uno stanziamento annuale in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pari, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, a 2,5 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      18. L'Autorità provvede autonomamente, nei limiti delle risorse di cui al comma 17, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento.
      19. All'onere derivante dall'attuazione del comma 17, pari a 2,5 milioni di euro
 

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per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
      20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      21. In sede di prima attuazione della presente legge, le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Autorità sono deliberate dall'Autorità medesima entro quattro mesi dalla nomina dei suoi componenti.
      22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.