1. Al fine di garantire l'osservanza e il monitoraggio dello stato di attuazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di difesa del suolo, è istituita l'Autorità per la difesa del suolo, di seguito denominata «Autorità», con sede in Roma.
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata, di intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme relative alla propria organizzazione e al proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.
4. L'Autorità:
a) assicura l'osservanza della normativa vigente in materia di difesa del suolo
b) verifica lo stato di attuazione della normativa vigente in materia di difesa del suolo in ambito nazionale e regionale, definendo opportuni indicatori di efficienza;
c) predispone la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa in materia di difesa del suolo;
d) verifica l'osservanza dei principi e delle regole della concorrenza e della trasparenza nelle procedure di affidamento dei servizi di difesa del suolo;
e) verifica che gli enti locali adeguino i propri strumenti urbanistici alle norme di attuazione dei piani stralcio e dei piani di bacino;
f) verifica il rispetto dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
g) verifica che sia garantita un'efficiente interrelazione delle attività svolte dalle autorità di bacino, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle strutture tecniche di presidio territoriale a competenza nazionale e regionale e che siano evitati fenomeni di sovrapposizioni di competenze o fenomeni di inadempimento;
h) verifica lo stato di avanzamento e di aggiornamento dei piani di bacino, dei piani stralcio e dei programmi per la difesa del suolo, in base all'evoluzione delle condizioni di rischio nel territorio nazionale;
i) segnala al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni di rilievo nazionale e regionale particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sulla difesa del suolo, delle norme di attuazione dei piani di bacino e dei piani stralcio e dei regolamenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
l) svolge verifiche sulle strategie programmatiche nazionali e regionali riguardanti i settori dell'industria, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'agricoltura e foreste, del turismo e dell'ambiente in generale e promuove indirizzi di coordinamento della programmazione economica nazionale e regionale tra tali settori e quello della difesa del suolo;
m) propone davanti al giudice amministrativo i ricorsi contro gli atti, i provvedimenti ed eventualmente i comportamenti posti in essere in violazione delle norme nazionali e regionali di difesa del suolo, esercitando l'azione in sede civile avverso detti comportamenti;
n) denuncia all'autorità giudiziaria le violazioni perseguibili in sede penale delle norme sulla difesa del suolo;
o) promuove iniziative di protezione assicurativa dal rischio idrogeologico e vigila sui relativi metodi applicativi.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale degli studi e delle ricerche svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sull'evoluzione della pianificazione di bacino e sull'attuazione dei programmi nazionali e regionali per la difesa del suolo.
6. Nell'ambito della propria attività, l'Autorità può richiedere all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione, ente, anche regionale, impresa o persona operanti nel settore della difesa del suolo che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente alle attività per la difesa del suolo in corso o da iniziare.
7. Anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può richiedere accertamenti, avvalendosi del servizio di analisi di cui al comma 11, lettera b) e della collaborazione di altri organi dello Stato, disponendo analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
a) la segreteria tecnica;
b) il servizio di analisi.
12. Il servizio di analisi svolge accertamenti e attività di verifica nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dell'ambiente e della